giovedì 11 maggio 2017

Mariano Corso: «Lo smart working è legge, ora lo adottino anche pmi e PA»

Mariano Corso: «Lo smart working è legge, ora lo adottino anche pmi e PA»: "Il Senato ha approvato il ddl sul lavoro autonomo e agile. «Non ci sono più alibi per chi diceva che mancava il supporto normativo" dice il responsabile scientifico dell'Osservatorio Smart Working del Polimi. Che invita piccole imprese ed enti pubblici a metterlo in pratica. Mentre il 30% delle grandi aziende lo applica già. Niente più alibi: lo smart working è legge. Il Jobs Act sul lavoro autonomo è stato approvato oggi dal Senato: questo significa che finalmente l’Italia ha una disciplina sul Lavoro Agile. “La nuova legge costituisce un passo avanti per la diffusione dello Smart Working in Italia” è il commento di Mariano Corso, Responsabile scientifico dell'Osservatorio Smart Working della School of Management Politecnico di Milano. “Sebbene non consenta di fare qualcosa in più rispetto a prima (alcune aziende già lo praticano da anni), né tantomeno definisca obblighi di attuazione o incentivi, il testo enuncia principi e promuove diritti di grande valore – sottolinea Corso -  eliminando gli alibi di chi riteneva mancasse l’adeguato supporto normativo per il Lavoro Agile. Oggi in Italia lo Smart Working si può e si deve fare. L'auspicio è che si possa diffondere in modo più capillare e profondo”.

“La legge – continua il docente - rappresenta un buon punto di riferimento e non va assolutamente vista come ‘debole’. Per esempio enuncia alcuni principi fondamentali, come la possibilità di lavorare in modo flessibile rispetto al luogo e all’orario attraverso l’uso delle tecnologie digitali, con effetti positivi sia nel lavoro sia nel work-life balance. Importante anche l'attenzione alla sicurezza del lavoratore agile e il diritto alla disconnessione”.

►CHE COSA CONTIENE LA NUOVA LEGGE - ll Senato ha dato il via libera al ddl sul lavoro autonomo e agile. Il provvedimento è stato approvato con 158 sì, 9 no e 45 astenuti. Il ddl diventa così legge dopo quasi 15 mesi dal varo in Consiglio dei ministri. Il ddl, "promuove il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa" questo "allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro". "La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno di locali aziendali e, senza una postazione fissa, in parte all'esterno - specifica ancora l'articolato - entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva". Con questa definizione, introdotta durante l'iter in commissione, si è specificato la diversità con il telelavoro.

Il ddl specifica poi che il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa e che gli incentivi fiscali e contributivi eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile. Le norme del del ddl sono applicabili anche alla PA. 



Lo stipendio e il trattamento normativo del lavoratore agile fanno riferimento al contratto collettivo e, quindi, non a quello aziendale. Il testo originario del provvedimento prevedeva che "il lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda". L'emendamento Pd chiarisce che queste condizioni sono quelle stabilite dal contratto collettivo. 

L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto "ai fini della regolarità amministrativa e della prova". Inoltre, al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le stesse mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. L'accordo sul lavoro agile può essere a termine o a tempo indeterminato. Il recesso è ammesso, nell'ipotesi di giustificato motivo, anche per l'accordo a termine." SEGUE >>>


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