giovedì 19 dicembre 2019

Astaldi, ecco la lettera degli obbligazionisti che ha convinto Gatti a sospendersi dal cda di Intesa Sanpaolo

@ - Il salvataggio di Astaldi resta sulle montagne russe. Dopo le dimissioni del commissario Francesco Rocchi e la revoca di Stefano Ambrosini – indagati insieme a Corrado Gatti per corruzione in atti giudiziari – è arrivata l’autosospensione proprio di Gatti dall’incarico di consigliere e componente del Comitato per il controllo sulla gestione di Intesa Sanpaolo. “Dal 13 dicembre al 31 marzo 2020 – si legge in una nota della banca – per ragioni di opportunità e personali connesse alla volontà di preservare la propria serenità e quella del cda e del Comitato in relazione al coinvolgimento personale nelle vicende riguardanti la procedura concordataria di Astaldi”.


Gatti è, infatti, l’Attestatore del piano concordatario di Astaldi e Intesa Sanpaolo è uno dei creditori maggiormente esposti verso Astaldi. Ed è proprio il suo doppio ruolo ad aver sollevato parecchi dubbi tra gli obbligazionisti che denunciano di essere – di fatto – i soli a pagare per il salvataggio della società di costruzioni.


Le contestazioni del comitato dei bondholder partono dalla valutazione della componente azionaria. Secondo il comitato, applicando all’Ebit 2020 – indicato nel piano a 99 milioni di euro – un multiplo di sei volte (lo stesso di Hochtief, un colosso del mercato) e aggiungendo la posizione finanziaria netta si arriva un miliardo di euro per la componente azionaria dell’offerta. Tradotto: per gli obbligazionisti il recupero sarebbe ci circa 43 milioni di euro, inferiore dunque al 5% e lontano dal 16% dichiarato nell’offerta.

Nelle contestazioni al piano si rileva anche che il valore di mercato di Astaldi è oggi di circa 66 milioni di euro e agli attuali azionisti verrà riconosciuto il 6,5% della nuova società: se davvero il valore fosse di un miliardo, la quota varrebbe esattamente 65 milioni di euro. Inoltre, a questi valori di mercato, Salini pagherebbe 225 milioni per una partecipazione di controllo del 65% che vale – sempre secondo le valutazioni del comitato – 650 milioni di euro.

Paolo Astaldi, presidente Astaldi – Pierpaolo Scavuzzo / AGF

A questo si aggiunga che la società ha stimato che “i creditori chirografari divengano soci di Astaldi con una percentuale complessivamente pari al 28,5% del capitale”, ma nelle note del piano si legge che la quota “non riflette gli effetti derivanti dal possibile esercizio di warrant premiali da parte degli istituti finanziatori di Astaldi, né gli impatti derivanti dall’eventuale esercizio dei warrant anti-diluitivi da parte di Salini Impregilo”. Come a dire che esercitando le loro opzioni Salini e le banche potrebbero salire ancora nel capitale proteggendo le loro quote a spese degli obbligazionisti che verrebbero ulteriormente diluiti. Inoltre restano i nodi relativi alla cessione delle attività estere.

Motivo per cui da inizio novembre gli obbligazionisti hanno inviato a Intesa Sanpaolo centinaia di lettere nelle quali si mette in discussione la figura di Gatti, sottilineando la mancanza di indipendenza dalla banca, tra i principali creditori del gruppo e finanziatrice del salvataggio attraverso Progetto Italia.

Ecco il testo integrale delle lettera che probabilmente ha convinto Gatti a fare un passo indietro.

“Scrivo per sottoporre alla Vostra attenzione quanto sta accadendo in merito alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di Astaldi S.p.A., di cui rivesto posizione creditoria in qualità di obbligazionista.

Il consulente finanziario indipendente Giuseppe D’Orta, responsabile dell’associazione diconsumatori Aduc, ha appurato che l’attestazione del piano di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di Astaldi S.p.A , che la Legge Fallimentare prevede sia redatta da un soggetto indipendente, è stata invece firmata dal prof. Corrado Gatti che è membro del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo, istituto tra i principali creditori di Astaldi. Secondo il consulente finanziario indipendente Giuseppe D’Orta, responsabile dell’associazione di consumatori Aduc, il prof. Corrado Gatti si trova pertanto in una posizione di piena incompatibilità, essendo stato il piano definito proprio con le banche soltanto negli ultimi mesi.

Ciò è in aperto contrasto con la definizione di indipendenza laddove prevede che “Il professionista è indipendente quando non è legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da
comprometterne l’indipendenza di giudizio”.

A detta dell’avvocato Anna D’Antuono, anch’essa responsabile dell’associazione di consumatori Aduc, conseguenza è l’inammissibilità della proposta di concordato, come disposto dall’articolo 162 della Legge Fallimentare. Anche la Cassazione Civile, sez. VI-1, nell’Ordinanza 19/04/2017 n. 9927, ha sancito il principio secondo cui la Proposta di Concordato è inammissibile se l’attestatore non è indipendente.

Il soggetto indipendente deve essere terzo rispetto ai creditori, oltre che al consulente che redige il piano e a coloro che in ultima analisi potrebbero beneficiare dell’attestazione del piano. La Suprema Corte usa parole chiarissime a riguardo: “A tale proposito l’art. 67, comma 3, lett. d), L.F. prescrive che il professionista attestatore deve possedere il requisito di indipendenza che può dirsi soddisfatto quando il medesimo non è legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione da natura personale o professionale tali da comprometterne l’autonomia di giudizio”.

“La Cassazione non nega che alla luce di quanto disposto dalla legge fallimentare la nomina dell’attestatore è effettuata dal proponente il concordato preventivo che sceglie tale figura in considerazione dell’intuitu personae, così come peraltro eccepito dalla ricorrente. Ciò nondimeno il professionista nominato non può essere considerato come un consulente o collaboratore del proponente proprio in ragione degli stringenti requisiti di indipendenza previsti dalla normativa fallimentare”.

“La Cassazione ritiene pertanto la violazione del requisito dell’indipendenza dell’attestatore va considerato come un vizio radicale perché non consente al professionista né di svolgere la propria funzione in maniera adeguata, né di apparire come una figura di garanzia nell’interesse
sia del proponente sia dei creditori”.

A nulla vale il fatto, sempre a detta dell’avvocato Anna D’Antuono dell’Aduc, che il prof. Corrado Gatti sia stato incaricato da Astaldi nell’ottobre 2018, mentre la nomina nella banca sia operativa solo dallo scorso 30 aprile. Ciò non lo esime dal conflitto di interessi. I dettagli del piano di concordato sono stati definiti proprio con le banche dopo la nomina in Intesa Sanpaolo del prof. Corrado Gatti. Ad esempio, una proroga di sessanta giorni è stata richiesta ed ottenuta a maggio, con il prof. Corrado Gatti pienamente in carica presso Intesa
Sanpaolo. Ancora, le attestazioni del piano di concordato dal prof. Corrado Gatti firmate sono state depositate il 19 giugno, per essere integrate poi il 16 luglio e definite il 5 agosto. Non solo: il 15 luglio, Intesa Sanpaolo ha rilasciato una comfort letter in cui esplicitamente si parla della partecipazione all’aumento di capitale riservato alla banca nell’operazione Salini (“Progetto Italia”) da sottoporre all’approvazione dei propri organi deliberanti (dove è presente il prof. Corrado Gatti) entro il 31 luglio.

Da notare come, se pure il prof. Corrado Gatti non avesse modificato alcunché, anche la mancata modifica avrebbe potuto essere stata considerata come avvenuta in conflitto di interessi. E’ proprio per tali motivi che il requisito di indipendenza dell’attestatore deve sussistere non solo al momento del conferimento dell’incarico, ma anche lungo tutto il perdurare della procedura.

Infine, il prof. Corrado Gatti riveste una posizione all’interno del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Banca Intesa Sanpaolo. Detto Comitato per il Controllo sulla Gestione, nell’esercizio delle funzioni cui è deputato (di carattere sia consultivo, sia autorizzativo), verifica anche e soprattutto la convenienza economico-finanziaria delle operazioni straordinarie che vengono deliberate.

Come può il prof. Corrado Gatti essere “super partes” nelle operazioni straordinarie cui partecipa ed in cui è coinvolta anche Banca Intesa Sanpaolo mentre riveste pure la posizione di controllore in seno al Comitato per il Controllo sulla Gestione della stessa Banca Intesa Sanpaolo?

La notizia parrebbe non essere passata inosservata alla Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, dove non sarebbero stati affatto graditi non solo l’aver dovuto apprendere il tutto da notizie di stampa e non dai diretti interessati, ma anche e soprattutto la sostanza, poiché la vicenda mette a serio repentaglio l’esito positivo del concordato con i creditori del gruppo. Da notare anche i risvolti penali eventuali della situazione venutasi a creare. Nella relazione del 19 giugno 2019, pag. 12, il prof. Corrado Gatti ha tra l’altro dichiarato di:
  • non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi esplicitate dall’art. 67, comma 3, lett. d), L.F., nei confronti di Astaldi, dei suoi soci e di coloro i quali possano avere interesse nell’operazione, tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio;
  • non essere in alcun modo in conflitto d’interessi nell’espletare l’incarico.
L’art. 236-bis della Legge Fallimentare, che disciplina il “Falso in attestazioni e relazioni”, prevede che: “Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà”.

Resto in attesa, una volta accertate tutte le suesposte circostanze, di una Vostra risposta, riguardo la valutazione del rispetto, da parte delle Funzioni e dei soggetti coinvolti, sia del Codice Etico, sia del Codice Interno di Comportamento del Gruppo ed in generale della Corporate Social Responsibility nonché – dal Comitato per il Controllo- della normativa.

Distinti saluti”.

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